Cassazione civile Sez. I sentenza n. 251 del 20 gennaio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L’azione di disconoscimento della paternitą del figlio adulterino, nella disciplina introdotta con la L. 19 maggio 1975, n. 151, non osta a che il figlio medesimo, perduto lo status di legittimo, possa essere riconosciuto come figlio naturale dalla moglie, anche in un momento successivo alla nascita ed in costanza di matrimonio, e conseguentemente assumere il cognome della madre, salvo il caso in cui venga contemporaneamente riconosciuto anche dal padre naturale.

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