Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1241 del 13 marzo 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la condanna per il reato di falso giuramento non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il giudice civile, ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 2738 c.c., può accertare, al limitato fine del risarcimento del danno, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avvalendosi altresì delle prove eventualmente già raccolte, con le garanzie di legge, nel procedimento penale; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in sede di legittimità.

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