Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1976 del 12 ottobre 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Le mansioni di operaio e quelle impiegatizie d'ordine, pur potendo queste ultime concretarsi anche in attivitą materiali (non manuali, ma strettamente esecutive) e le prime anche in attivitą intellettive (ma non integrative o sostitutive di quelle dell'imprenditore), ed essendo entrambe svolte in attuazione delle direttive altrui, senza possibilitą di iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore, sono peraltro distinte fra loro per il seguente criterio discriminatorio, e cioč: che le mansioni di impiegato si configurano quando l'opera del lavoratore inerisce al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa, rientrando nell'ambito, ampiamente inteso, di impulso e rivestendo un carattere di cooperazione, sia pur lata, all'attivitą dell'imprenditore; si ravvisano invece le mansioni di operaio quando esse attengono al solo processo produttivo, in quanto concretantesi in un generico apporto alla funzionalitą esterna dell'impresa nell'espletamento del proprio risultato produttivo.

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