Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1163 del 27 marzo 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Nello stabilire il tracciato della servitł coattiva di passaggio a favore di un fondo intercluso, il giudice deve apprezzare, a norma dell'art. 1051, secondo comma, c.c., i due requisiti del percorso pił breve e del minor danno al fondo servente, in relazione reciproca fra di loro, dando una particolare prevalenza al secondo e riconoscendo un peso decisivo alla idoneitą del passaggio a soddisfare i bisogni del fondo intercluso, nonché tenendo in debito conto la necessitą di evitare un successivo dispendio e disagio a carico del proprietario di quest'ultimo.

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