Cassazione civile Sez. III sentenza n. 933 del 2 aprile 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, oltre all'età, si deve tener conto anche della specifica attività esercitata, giacché questa si protrae nella vita dell'uomo con limiti ben diversi a seconda del tipo di attività: cosicché da una durata relativamente breve per un'attività prevalentemente fisica, si perviene ad una durata quasi coincidente con la vita fisica per le attività professionali.

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