Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4122 del 9 dicembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del risarcimento del danno in materia di responsabilitā civile, quando il soggetto danneggiato č portatore di una invaliditā preesistente, va considerato lo stato fisico del soggetto stesso, nella sua unitarietā organico-funzionale, con riferimento alla sua concreta capacitā di guadagno, al momento in cui viene a prodursi il nuovo evento lesivo. Pertanto, se il soggetto, nonostante sia affetto da menomazioni fisiche, sviluppa una capacitā lavorativa e, quindi, una capacitā di guadagno normale, č in rapporto a tale sua situazione lavorativa che va calcolata l'incidenza delle conseguenze attribuibili al nuovo fatto lesivo.

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