Cassazione civile Sez. III sentenza n. 333 del 8 febbraio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione presso terzi č dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 543 c.p.c., che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l'inopponibilitā rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta.

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