Cassazione civile Sez. II sentenza n. 222 del 28 gennaio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Al procacciatore di affari, diversamente da quanto stabilito dall'art. 1748, primo comma c.c., per l'agente, spetta una provvigione, sia pure ridotta, anche per gli affari che, da lui avviati e condotti a buon punto, siano, poi, stati conclusi da altri od anche dallo stesso proponente.

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