Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2111 del 23 giugno 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Per quanto attiene alla liquidazione del danno da invaliditā permanente, le tabelle di liquidazione del reddito approvate con R.D. n. 1043 del 1922 sono il risultato di un complesso calcolo attuariale, il quale converte il debito per il lucro cessante futuro in una somma capitalizzata che č ragguagliata ai valori medi della remunerazione e alle loro successive variazioni. In conseguenza, essendo il compendio della rendita comprensivo dello sviluppo globale delle remunerazioni decurtate o perdute, non vi č luogo a rivalutazione sulla rendita liquidata, ma solo il diritto agli interessi legali sulla somma convertita in un debito di valuta.

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