Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1588 del 23 maggio 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che può trarsi, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità; non occorre, quindi, all'uopo una scrittura privata proveniente dal debitore, ma è sufficiente una qualsiasi prova scritta, anche se proveniente da terzi, che sia autentica ed idonea a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Ciò, con specifico riferimento ai crediti per le contribuzioni cui sono tenuti i condomini, è espressamente sancito dall'art. 63 delle disp. att. c.c., il quale abilita l'amministratore del condominio ad ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base del solo stato di ripartizione approvato dall'assemblea nonostante opposizione. La valutazione del giudice di merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circa l'idoneità del verbale di un'assemblea di condominio a dimostrare nella fase ingiunzionale l'esistenza e la liquidità del credito fatto valere in giudizio si sottrae al sindacato della cassazione se immune da vizi logico-giuridici.

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