Cassazione civile Sez. III sentenza n. 198 del 24 gennaio 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

La verifica dei requisiti di legittimazione dei creditori ad intervenire nella esecuzione forzata dev'essere compiuta dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, durante la fase espropriativa, e non può essere, invece, rinviata al momento della formazione del progetto di graduazione dei creditori partecipanti all'esecuzione, essendo le relative contestazioni precluse nella fase di distribuzione della somma ricavata.

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