Cassazione civile sentenza n. 149 del 14 gennaio 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

Esauritosi il giudizio di rinvio con la pronuncia sul merito della controversia, la domanda di restituzione, di cui all'art. 389 c.p.c., non č pił proponibile davanti al giudice di rinvio, dovendo essa proporsi dinanzi al giudice di merito competente secondo le comuni regole sulla competenza.

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