Cassazione civile Sez. II sentenza n. 514 del 18 febbraio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza a giudicare sulle domande volte ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, iscritta in base ad una sentenza cassata, spetta, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al giudice di rinvio. Esauritosi il giudizio di rinvio con la pronuncia sul merito della controversia, non sono pił ulteriormente proponibili davanti allo stesso giudice le domande conseguenti alla cassazione di cui all'art. 389 c.p.c. Tali domande restano, quindi, attribuite alla competenza del giudice di primo grado, secondo le ordinarie regole di competenza.

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