Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1276 del 18 maggio 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 639 c.p.c., quando la domanda di emissione del decreto ingiuntivo riguarda la consegna di determinata quantitą di cose fungibili, l'istante deve dichiarare la somma di danaro che č disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura da parte del debitore. Tale somma di danaro non costituisce una seconda prestazione in concorrenza con l'originaria prestazione in natura, ma rappresenta soltanto il controvalore di quest'ultima.

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