Cassazione civile sentenza n. 52 del 10 gennaio 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo il quale il giudice di rinvio deve provvedere sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata senza subordinare la relativa decisione all'esito finale della lite principale, è applicabile quando la domanda sia autonomamente proposta o quando, proposta congiuntamente a quella di merito, su questa il giudice di rinvio non decida definitivamente; il principio stesso non si applica quando il giudice di rinvio decide contestualmente sia sulla domanda di restituzione delle spese sia su quella di merito e ritiene definitivamente soccombente la parte che fu vittoriosa in cassazione; in tal caso egli non può condannare la controparte alla restituzione delle spese riscosse in virtù della sentenza poi cassata, ma deve detrarre dall'ammontare complessivo delle spese dovute dal soccombente, quella parte che è stata da lui precedentemente versata.

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