Cassazione civile sentenza n. 1744 del 3 luglio 1964

(1 massima)

(massima n. 1)

Sulla domanda di restituzione immediata sulle somme pagate in esecuzione della condanna alle spese, contenuta nella sentenza cassata, il giudice di rinvio deve pronunciarsi separatamente per rimettere le parti nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovavano prima della pronuncia della sentenza cassata e non può subordinare tale decisione all'esito della lite principale ed alla successiva pronuncia di condanna alle spese.

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