Cassazione civile sentenza n. 526 del 5 marzo 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la querela di falso è proposta in via incidentale, cioè in corso di causa, s'impone, prima del giudizio sulla querela, l'esame preliminare del documento impugnato di falso che è demandato al giudice competente per la causa principale, il quale dovrà decidere circa la rilevanza del documento per autorizzare o meno la presentazione della querela stessa. Il giudizio preliminare circa la rilevanza del documento impugnato di falsità, ai fini dell'ammissibilità della querela di falso (iudicium rescindens), è distinto dal successivo giudizio, che in caso di soluzione affermativa del primo, è volto ad accertare la sussistenza della dedotta falsità (iudicium rescissorium). Soltanto nel giudizio rescissorio è necessario l'intervento del P.M., poiché in questo soltanto si provvede all'accertamento della denunziata falsificazione, riguardo al quale è evidente il generale interesse all'intangibilità della fede pubblica, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

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