Cassazione civile sentenza n. 653 del 29 marzo 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione del convenuto nel procedimento davanti al tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta, quale requisito di forma costitutiva e quale atto fondamentale della difesa del convenuto, di cui costituisce l'atto iniziale di esercizio del diritto di contraddire in giudizio. Il mancato deposito della comparsa di risposta non è suscettibile di forme sostitutive. Non può, quindi, ritenersi avvenuta la costituzione in giudizio, davanti al tribunale, del convenuto, per il solo fatto che egli sia comparso (anche se, per la sua qualifica professionale di procuratore e avvocato, era esente dall'obbligo di comparire a mezzo di procuratore munito di apposito mandato) e, senza depositare comparsa di risposta, abbia presentato scritti difensivi o fatto richieste istruttorie, perché tale attività, non seguita ad una rituale costituzione, è del tutto abnorme, irrituale e fuori di un valido rapporto processuale.

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