Cassazione civile sentenza n. 510 del 14 marzo 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalla cessazione della competenza del giudice di rinvio non deriva la perdita definitiva dei diritti alla restituzione, alla riduzione in pristino, ecc... essendo questi diritti non meramente processuali, ma anche di ordine sostanziale, derivanti dal generale principio della ripetizione dell'indebito. La competenza del giudice di rinvio ad emettere qualsiasi pronuncia restitutoria e conseguenziale alla sentenza della Corte di cassazione cessa, innanzi tutto, nell'ipotesi di estinzione del giudizio di rinvio, per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla pronuncia della Suprema Corte, e per il verificarsi di una causa estintiva successiva alla riassunzione. Inoltre, la competenza del giudice di rinvio a provvedere sulle domande di restituzione, di riduzione in pristino, ecc... viene meno anche nel caso che il processo di rinvio siasi, in qualsiasi tempo, chiuso dinanzi a lui con sentenza definitiva, senza che gli siano state proposte dette domande, e senza, quindi, ch'egli abbia avuto possibilitą di pronunciarsi sulle stesse.

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