Cassazione civile sentenza n. 44 del 15 gennaio 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

In forza del principio enunciato nel penultimo comma dell'art. 279 c.p.c. (per il quale i provvedimenti del collegio che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili salvo che la legge disponga altrimenti), il giudice collegiale non č mai vincolato dalle premesse adottate nella motivazione dell'ordinanza con la quale ha disposto mezzi di prova. Pertanto, qualora, nella sentenza con la quale definisce il giudizio, egli adotti una motivazione contrastante con la suddetta premessa, non č tenuto a pronunciare una formale ed esplicita revoca dell'ordinanza medesima o della motivazione di essa, essendo tali revoche implicite nella stessa contrastante motivazione della sentenza.

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