Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3166 del 22 novembre 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto riassuntivo davanti al giudice di rinvio, per spiegare la sua efficacia, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c. ed č soggetto alle nullitā previste dall'art. 164. Pertanto, se la citazione riassuntiva contiene un termine di comparizione minore di quello disposto dalla legge ed intanto č trascorso anche il termine per la riassunzione di cui all'art. 392, il giudice di rinvio, qualora il convenuto non siasi costituito, deve d'ufficio (art. 364) rilevarne la nullitā e, conseguentemente, dichiarare, in applicazione dell'art. 393, l'estinzione dell'intero processo.

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