Cassazione civile sentenza n. 575 del 21 marzo 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

Secondo la caratteristica funzione processuale della prova testimoniale, i testi possono essere ammessi a deporre su circostanze obiettive, cadenti sotto la comune percezione sensoria, non anche ad esprimere giudizi di natura tecnica, la cui acquisizione al processo può aver luogo unicamente attraverso il consulente tecnico.

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