Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2656 del 14 novembre 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione dopo la convalida dell'intimazione di licenza o di sfratto, il concetto di caso fortuito, a norma dell'art. 668 c.p.c. e per gli effetti di cui alla medesima disposizione, si concreta in una causa produttiva dell'evento dannoso o di un particolare pregiudizio, non imputabile a chi la invoca, ossia non evitabile con la normale diligenza. (Nel caso trattavasi di intimato-opponente che deduceva di non avere avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per caso fortuito, in quanto l'intimazione stessa era imprevedibile per esso intimato che, all'epoca della notifica, era assente dalla sua sede per ragioni di affari; considerato che l'intimato si era allontanato dalla sede senza neppure indicare il suo recapito temporaneo ai familiari, nella specie, si č ritenuta insussistente la normale diligenza ed insussistente, quindi, il dedotto caso fortuito).

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