Cassazione civile sentenza n. 1322 del 9 giugno 1961

(1 massima)

(massima n. 1)

Se è vero che l'art. 309 c.p.c. si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale, e che, in conseguenza, il giudice collegiale, accertata la mancata presenza delle parti all'udienza di decisione, dovrebbe provvedere a norma del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. tuttavia, se il giudice collegiale di primo grado ometta di provvedere in tal senso, tale vizio procedurale non può portare, in sede di appello, all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere il vizio stesso sanato con la proposizione dell'appello che abbia avuto il suo regolare svolgimento.

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