Cassazione civile sentenza n. 766 del 11 aprile 1960

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre per la disposizione, contenuta nell'art. 310 c.p.c., relativa ad una fase del procedimento, l'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, per l'art. 393 c.p.c., relativo al giudizio di rinvio, per effetto della mancata riassunzione nel termine di legge, tutta l'attività processuale svolta è travolta, onde cadono nel nulla anche le sentenze emesse nel corso del giudizio. Peraltro, il travolgimento di tutta l'attività processuale svolta trova un limite invalicabile nell'autorità di cosa giudicata che sia stata acquistata dalle pronunce emanate nel corso del giudizio. Su queste, siano esse definitive o non definitive e non impugnate, la estinzione non può avere alcun effetto, per la efficacia irrevocabile del giudicato. Inoltre, poiché la pronuncia di annullamento produce i suoi effetti soltanto sulle parti della sentenza impugnata in relazione alle quali essa è operante ossia soltanto sulle parti cassate, i capi di pronuncia non cassati non sono travolti ed acquistano autorità di cosa giudicata, tranne che siano dipendenti dai capi cassati. I capi della sentenza impugnata, non cassati e indipendenti dai capi cassati, non sono travolti, quindi, dalla estinzione del giudizio di rinvio. L'estinzione copre, cioè, tutta l'attività processuale relativa ai capi cassati della pronuncia impugnati ed a quelli da essa dipendenti, con la particolarità, connessa alla funzione istituzionale regolatrice della Corte di cassazione, che in caso di riproposizione della domanda (l'estinzione non impedisce la riproposizione, perché opera sul processo e non sull'azione) il principio di diritto, enunciato nella sentenza di annullamento, conserva la sua efficacia vincolante.

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