Cassazione civile sentenza n. 267 del 30 gennaio 1956

(1 massima)

(massima n. 1)

Nessuna disposizione di legge esige che l'ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio debba essere notificata anche alle altre parti in causa, diverse dal giurante, né tanto meno, che queste debbano necessariamente assistere di persona alla prestazione del giuramento suppletorio deferito alla controparte.

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