Cassazione civile sentenza n. 1639 del 16 maggio 1956

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contenuto della sentenza non definitiva, nella disciplina dell'art. 279 del codice di procedura civile non comprende la soluzione delle questioni relative alla ammissibilitą e rilevanza dei mezzi istruttori proposti dalle parti o da disporre d'ufficio, che si rendono necessari per l'ulteriore istruzione, dovendo tali questioni essere decise con ordinanza del giudice istruttore o del collegio a norma degli artt. 187, quinto comma, 178 e 279, c.p.c. Pertanto se il collegio, in violazione delle norme dianzi citate, pronunci con la sentenza definitiva decisioni di merito e provvedimenti sulla rilevanza e ammissibilitą di mezzi istruttori, questi ultimi provvedimenti sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio né sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

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