Cassazione civile sentenza n. 1029 del 30 giugno 1947

(1 massima)

(massima n. 1)

La inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per cassazione — che sono dichiarate in tutti i casi espressamente indicati dalla legge e sempre quando sussistono ragioni impeditive dell'esame del ricorso nel merito — non differiscono tra loro per quanto concerne le concrete conseguenze giuridiche, tuttavia non coincidono nei rispettivi presupposti processuali; secondo il sistema del c.p.c. è inammissibile il ricorso che sia inefficacemente proposto per cause precedenti o contemporanee alla notificazione di esso; mentre l'improcedibilità è stabilita per inadempienza o altre cause intervenute successivamente alla notifica del ricorso ab initio validamente proposto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.