(massima n. 1)
Nel sistema del codice di rito civile non esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in senso sostanziale, aventi cioè efficacia al di fuori del processo, e preclusive, aventi cioè efficacia nel processo; esistono soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di merito.