(massima n. 1)
Č inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si č dichiarata la non punibilitā per particolare tenuitā del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.