Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49921 del 2 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identitą del fatto", che rileva ai fini dell'operativitą del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte dell'accertamento di colpevolezza dell'imputato relativo alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell'ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuitą successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell'attivitą illecita).

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