Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33847 del 19 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietą, il potere del giudice di rinvio non č limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio.

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