Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2522 del 25 settembre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione solidale determina la costituzione, non già di un unico rapporto obbligatorio con pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì di tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido. Ne deriva che, qualora il creditore convenga in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido, cioè esistono più cause scindibili. In quest'ipotesi, stante la scindibilità delle cause, proposto appello da tutti i condebitori in solido, deducendo ciascuno di costoro motivi specifici diversi da quelli dedotti dagli altri, i motivi dedotti da un condebitore non si comunicano agli altri. Pertanto, rigettato l'appello di uno dei condebitori, questi non può avvalersi, opponendola al creditore, della riforma della sentenza di primo grado pronunciata in accoglimento di uno o più motivi di gravame dedotti da altro condebitore; e qualora siano rigettati gli appelli di tutti i condebitori, ciascuno di questi non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello proposti dagli altri condebitori, poiché, in sede di legittimità, tali questioni sarebbero nuove rispetto a lui e, quindi, inammissibili.

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