Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27698 del 15 giugno 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purchè non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata.

(massima n. 2)

Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni. (Fattispecie relativa a reato di stalking in cui la Corte ha escluso sia la scriminante della legittima difesa, sia l'attenuante della provocazione invocata dal ricorrente, poiché le reciproche azioni violente si erano verificate nel contesto di una perdurante condotta persecutoria da parte dell'imputato in danno della vittima, che era stata attesa sotto casa e lì aggredita).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.