Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25257 del 5 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, l'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede, per alcuni delitti ivi indicati, un requisito di ammissibilitą della richiesta di applicazione della pena che, influendo sull'applicabilitą e legittimitą del rito, ha natura esclusivamente procedimentale; ne consegue che detta norma trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detto requisito opera "ab extrinseco" rispetto all'accordo, senza mutarne l'oggetto né influire sull'operativitą della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen.).

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