Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32508 del 16 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non č ricorribile per cassazione, ma č reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullitą previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilitą del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresģ, l'abnormitą del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilitą di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimitą patologica della motivazione dell'ordinanza).

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