Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29641 del 14 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla persona accompagnata presso gli uffici della polizia giudiziaria per l'identificazione ai sensi dell'art. 349, comma 4, cod. proc. pen. non spetta il diritto di ricevere le informazioni concernenti i diritti processuali, tra cui quello al silenzio e quello ad essere informata dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese da persona condotta nella caserma dei carabinieri ai fini della identificazione che, sebbene non avesse ricevuto le informazioni indicate, sapeva di essere indagata).

(massima n. 2)

Alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso codice, giacché la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini, mentre la seconda attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni. (Rigetta, App. Torino, 02/03/2017)

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