Cassazione civile Sez. III sentenza n. 909 del 21 marzo 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1306 c.c., nel sancire la non opponibilitā della sentenza al creditore (o al debitore) solidale che non ha partecipato al processo, si riferisce al condebitore e al creditore rimasto estraneo al rapporto processuale, ma non riguarda il contumace, che, quale parte regolarmente citata e non comparsa, č tenuta a sopportare le conseguenze del giudizio.

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