Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32444 del 13 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, ai fini dell'accertamento dell'osservanza della prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, non č sufficiente il dato del parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero dovendosi, invece, verificare che il giudice, anche mediante un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, abbia svolto, per ciascun addebito e per ciascun destinatario del provvedimento, un distinto ed effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazione descrittive di fatti commessi con modalitā "seriali" non č necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si č ispirato potendo, in tal caso, ricorrere ad una trattazione unitaria.

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