Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29848 del 3 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneitā fisica e mentale del teste a deporre, non vi č alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né č prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che il principio del contraddittorio sulla prova č pienamente garantito attraverso l'esame e il contro esame dibattimentale del perito e la possibilitā per la difesa di richiedere l'esame del proprio consulente, depositando la relazione dello stesso).

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