Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48911 del 25 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo penale, alle parti private non č consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari).

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