Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8957 del 29 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1304, primo comma, c.c. il quale disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale, mentre quando la transazione č limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione rimane al di fuori della previsione normativa e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti.

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