Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 18286 del 11 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto d'opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, poiché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in base alle tariffe vigenti od agli usi. Il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito detto corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova.

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