Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9101 del 29 agosto 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo c.c. non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore ad litem.

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