Cassazione civile Sez. III sentenza n. 884 del 29 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta, tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), è un diritto, potestativo che non ammette equipollenti — e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza — ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.

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