Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 28492 del 7 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia disciplinare, non č vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravitā e proporzionalitā della condotta nell'attivitā sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

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