Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19927 del 27 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la computabilitā nel periodo di comporto delle assenze successive alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal contratto collettivo č necessario accertare, anche in via presuntiva, che il mancato rientro in servizio del lavoratore - o la sua successiva assenza - siano dovuti ad una condizione di malattia, non essendo invece rilevanti le assenze imputabili ad una scelta volontaria, fattispecie suscettibile, ove del caso, di valutazione sul diverso piano disciplinare. (Nella specie, era rimasto accertato che le assenze erano ascrivibili alla volontā del lavoratore di non riprendere servizio per mancata accettazione della proposta di trasferimento).

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