Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23898 del 2 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patto di prova, la disposizione del contratto collettivo che, attribuendo rilevanza sospensiva del periodo di prova alla malattia, stabilisca un periodo di comporto pił breve rispetto a quello previsto per la generalitą dei lavoratori, č legittima, poiché, da un lato, č coerente con la causa del contratto in prova, connotata della reciproca verifica di convenienza del rapporto - in cui rileva anche l'esigenza della parte datoriale di vagliare i tempi coessenziali all'esercizio della sua attivitą e la possibilitą di proseguire nel rapporto stesso -, e, dall'altro, tutela sia il diritto alla salute che quello alla conservazione del posto del lavoratore, salvaguardando, in un'ottica di equo bilanciamento di interessi, il diritto al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa.

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