Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 23069 del 26 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilitą della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietą all'obbligazione pattuita e della necessitą di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito.

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