Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 31382 del 5 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La "actio negatoria servitutis" ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un'opera astrattamente idonea a consentire il transito da un fondo ad un altro, come un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato.

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